Aggiornato luglio 2026 · Post Digital Omnibus

Scadenze AI Act
aggiornate

Tabella completa e verificata delle scadenze di applicazione del Reg. UE 2024/1689 (AI Act). Fonte primaria: Art. 113 del Regolamento e pacchetto Digital Omnibus (maggio 2026).

Errore comune circolante online: molte fonti (creator, studi legali, newsletter) riportano che “gli obblighi AI Act scattano ad agosto 2026” oppure che “Art. 4 AI Literacy entra in vigore ad agosto 2026”. Entrambe sono inesatte. Il Digital Omnibus (maggio 2026) ha rinviato solo gli obblighi Allegato III al dicembre 2027. L’Art. 4 AI Literacy è applicabile dal 2 febbraio 2025 (Capitolo I, Art. 113(2)(a)).

1° agosto 2024
In vigore

AI Act in vigore ufficialmente

Tutto il Regolamento

Il Reg. UE 2024/1689 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entra in vigore. Inizia il conto alla rovescia per le scadenze di applicazione.

Tutti
2 febbraio 2025
Applicabile

Art. 4 AI Literacy + Art. 5 Pratiche vietate

Capitoli I e II — Art. 1–5

I Capitoli I (disposizioni generali, incluso Art. 4 AI Literacy) e II (pratiche AI vietate, Art. 5) diventano applicabili. Da questa data è obbligatorio garantire la competenza AI del personale e sono vietati sistemi come il social scoring, la manipolazione subliminale, l'identificazione biometrica in tempo reale in spazi pubblici.

Tutti i Provider e Deployer
2 agosto 2025
Applicabile

Obblighi modelli AI per uso generico (GPAI)

Art. 51–68

Entrano in vigore gli obblighi per i fornitori di modelli AI per uso generico (GPAI): documentazione tecnica, politiche di utilizzo accettabile, copyright. Per i modelli con rischio sistemico (parametri > 10²⁵ FLOPs) obblighi aggiuntivi: valutazione avversariale, notifica incidenti all'EU AI Office, misure di cybersecurity.

Provider di modelli GPAI (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, ecc.)
2 agosto 2026
In arrivo

Art. 50 Trasparenza + infrastrutture critiche

Art. 50, Art. 26 (infrastrutture)

Obbligo di dichiarare che un chatbot è un'AI, etichettare i contenuti generati artificialmente (immagini, video, audio, testo), informare le persone sottoposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o biometrico. Entrano anche in vigore gli obblighi per i componenti AI in infrastrutture critiche.

Chiunque operi chatbot, generi contenuti AI, o gestisca infrastrutture critiche
2 dicembre 2026
In arrivo

Nuovi divieti Art. 5 (Digital Omnibus)

Art. 5 §1 lett. g–h

Il pacchetto Digital Omnibus (maggio 2026) ha introdotto due nuovi divieti che entreranno in vigore in questa data: sistemi AI per inferire opinioni politiche, religiose o filosofiche da dati biometrici; sistemi AI per valutare il rischio di criminalità basandosi su profili biometrici.

Provider di sistemi biometrici e di profilazione
2 dicembre 2027
In arrivo

Sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III)

Art. 9–27 per sistemi Allegato III

Obblighi completi per i sistemi AI ad alto rischio che non rientrano in prodotti già regolati: sistemi HR (screening CV, valutazione performance), scoring creditizio, rilevamento frodi, sistemi educativi, gestione migrazione, polizia predittiva. Rinviati di un anno dal Digital Omnibus (erano previsti ad agosto 2026).

Provider e Deployer di sistemi AI in categorie Allegato III
2 agosto 2028
In arrivo

AI in prodotti regolati (Allegato I)

Art. 6(1) e obblighi correlati

Obblighi per i sistemi AI integrati in prodotti già soggetti a normative UE: dispositivi medici, macchinari, veicoli a motore, attrezzature aviation, prodotti a radio. La conformità all'AI Act deve essere inclusa nelle procedure di marcatura CE esistenti.

Provider di AI in dispositivi medici, automotive, aeronautica, macchinari

Sanzioni — Art. 99

€35 milioni o 7%
del fatturato globale annuo (il maggiore dei due)
Pratiche AI vietate (Art. 5) + mancata cooperazione con EU AI Office
€15 milioni o 3%
del fatturato globale annuo
Violazioni obblighi sistemi ad alto rischio (Art. 9–27), inosservanza obblighi Deployer (Art. 26), violazioni obblighi GPAI
€7,5 milioni o 1%
del fatturato globale annuo
Fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità (Art. 99 §5)

Fonte: Art. 99 Reg. UE 2024/1689. Le sanzioni si applicano prendendo il maggiore tra importo fisso e percentuale del fatturato. Per le PMI le autorità nazionali possono applicare limiti proporzionati.

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